Art. 4.

      1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente

 

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e compiutamente le informazioni loro richieste dal CRIE nelle materie di competenza del medesimo Consiglio.
      2. Il CRIE ha diritto di accesso, presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.